14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 778 del 9 marzo 1992
Testo massima n. 1
Il giudice, ai fini della proroga dei termini della custodia cautelare prevista dal secondo comma dell’art. 305 c.p.p., deve controllare l’effettiva sussistenza della necessità degli accertamenti ai fini del procedimento in corso e della reale complessità degli stessi, e la possibilità di accordare la proroga richiesta gli è preclusa qualora accerti un colpevole ritardo da parte del pubblico ministero nel tempestivo adempimento dell’attività di indagine, non potendo consentirsi che l’inerzia degli inquirenti possa giustificare il protrarsi della privazione della libertà personale dell’indagato.
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