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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1746 del 11 agosto 1993

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1746 del 11 agosto 1993

Testo massima n. 1

L’art. 305 c.p.p. non prevede il deposito di ulteriori atti rispetto alla richiesta del P.M. di proroga della custodia cautelare, ed è pertanto sulle circostanze adeguatamente specificate in essa che i difensori debbono argomentare per contestare la sussistenza dei presupposti per la proroga. Ed invero rientra nel potere discrezionale del P.M. stabilire quali ulteriori accertamenti siano ancora necessari ed egli intenda effettuare, onde ai difensori compete solo il diritto di contestare la particolare complessità di tali accertamenti, sostenendone la compatibilità con lo status libertatis dell’indagato, ovvero, sotto altro profilo, dimostrare che nella conduzione delle indagini vi è stata negligenza del P.M., senza la quale gli accertamenti avrebbero già potuto essere effettuati. Analogamente, per le gravi esigenze cautelari, il contraddittorio deve instaurarsi sulle indicazioni contenute nella richiesta del P.M., in ordine alle quali spetta al difensore provare che gli accertamenti particolarmente complessi sono inidonei a far divenire «gravi» le esigenze cautelari, così come rappresentate dall’accusa, o a determinare altre «gravi esigenze cautelari» in precedenza non previste.

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