Cass. pen. n. 522 del 3 marzo 1992
Testo massima n. 1
La richiesta del pubblico ministero di proroga dei termini di custodia cautelare non deve essere né notificata al difensore dell'imputato né posta a sua disposizione mediante il previo deposito in cancelleria, ai fini della validità del provvedimento del giudice per le indagini preliminari.