14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1754 del 17 agosto 1993
Testo massima n. 1
In tema di proroga della custodia cautelare, la nuova disciplina di cui all’art. 305 c.p.p. trova applicazione soltanto nei procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore del codice di rito del 1988 o sotto la vigenza di quello abrogato, ma proseguiti con la nuova procedura. L’art. 7 della L. 28 luglio 1984, n. 398 [ richiamato e modificato dal D.L. 13 novembre 1989, n. 370, conv. con modifica in L. 22 dicembre 1989, n. 410 ] con riferimento ai procedimenti, che proseguono con il rito abrogato, prevede invece la possibilità di proroga dei termini della custodia — fino ad un terzo in fase istruttoria — da parte del tribunale competente [ ex art. 263 ter codice del 1930 ], su istanza del giudice istruttore, comunicata al pubblico ministero ed all’imputato. Ne deriva che il tribunale, prima di pronunciarsi, non deve sentire il difensore.
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