Cass. civ. n. 1148 del 24 febbraio 1982

Testo massima n. 1


Le ordinanze istruttorie, comunque motivate, in quanto adempiono ad una funzione essenzialmente strumentale nei riguardi della decisione definitiva, non possono avere effetti preclusivi nei confronti di questa, che può sempre revocarle o modificarle, anche per implicito, è ciò pure se trattasi di ordinanze irrevocabili ex art. 177, terzo comma, n. 1, c.p.c., le quali non sono mai suscettibili di acquistare autorità di giudicato.

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