Cass. civ. n. 4982 del 24 agosto 1981

Testo massima n. 1


Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa, per cui esse non possono mai considerarsi come anticipazione della decisione definitiva, ben potendo essere modificate (revocate, esplicitamente o implicitamente), nel corso del procedimento ovvero in sede di decisione.

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