Cass. civ. n. 3193 del 9 maggio 1983

Testo massima n. 1


Con il deferimento del giuramento decisorio — che si concreta in una solenne dichiarazione di verità, resa al giudice da una parte su istanza dell'altra, circa l'esistenza o meno di un determinato fatto — il deferente affida alla lealtà della controparte l'accertamento di quanto forma oggetto della formula all'uopo articolata; e la prova in tal modo raggiunta deve ritenersi sovrana, con l'effetto che non sono ammissibili altre indagini dirette a risolvere la materia controversa in modo diverso da quello risultante dalla prestazione del giuramento.

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