Art. 233 – Codice di procedura civile – Deferimento del giuramento decisorio
Il giuramento decisorio [2736 c.c.] può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.
Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1520/2024
Il giuramento decisorio non può essere deferito o riferito nei confronti del soggetto che ricopre una pubblica funzione o un pubblico incarico, in relazione a diritti della pubblica amministrazione da lui organicamente rappresentata, poiché egli non ne ha la libera e autonoma disponibilità.
Cass. civ. n. 47673/2023
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 371 cod. pen., non assume rilievo l'ammissibilità del giuramento secondo i parametri della legge civile, essendo demandato al giudice penale accertare esclusivamente la falsità della dichiarazione giurata, di talché la parte non può invocare eventuali lacune o improprietà della formula di giuramento, ferma restando la facoltà della parte medesima di addurre, ove occorra, precisazioni e chiarimenti, allo scopo di evitare la parziale falsità della risposta.
Cass. civ. n. 29614/2023
Il giuramento decisorio non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti, di situazioni, o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza; pertanto, non può formare oggetto di giuramento decisorio la qualità di amministratore societario, poiché essa implica l'accettazione della nomina, che è atto negoziale e non fatto storico.
Cass. civ. n. 14228/2023
Il giuramento (decisorio o suppletorio) non può essere deferito in ordine alla sussistenza di un rapporto di custodia, integrando quest'ultima non già un fatto suscettibile di formare oggetto di confessione (sfavorevole al giurante e favorevole all'altra parte), bensì una situazione giuridica suscettibile di valutazione, siccome qualificante il contenuto del rapporto instauratosi tra il soggetto e la "res".
Cass. civ. n. 17718/2020
È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 c.p.c., bensì dal difensore dotato soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", anche se questa comprenda la facoltà di "deferire i giuramenti di rito" e nonostante il giuramento sia stato comunque ritualmente deferito in primo grado; l'inammissibilità per tale causa è insanabile, rimanendo irrilevante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/09/2015).
Cass. civ. n. 27471/2019
Al fine di superare la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio da deferirsi al debitore deve essere formulato in modo chiaro e specifico e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore stesso, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice - con valutazione rimessa al suo apprezzamento, sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione - possa limitarsi a verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Ne consegue che, se il debitore si sia limitato ad eccepire in via generica l'estinzione, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula deve essere, a sua volta generica, mentre solo se sia stato precisamente indicato il modo in cui l'estinzione è avvenuta, detta formula deve aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento.
Cass. civ. n. 27086/2018
Il giuramento, decisorio o suppletorio, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza. Non può pertanto costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico.
Cass. civ. n. 18833/2016
È inammissibile, per tardività, la dichiarazione di deferimento del giuramento decisorio formulata per la prima volta con atto allegato alla comparsa conclusionale, poiché gli scritti difensivi successivi alla rimessione della causa al collegio possono contenere solo le conclusioni già fissate davanti al giudice istruttore.
Cass. civ. n. 21073/2015
È inammissibile il giuramento decisorio deferito in sede di gravame allorché verta su una circostanza non dedotta in primo grado, in quanto l'introduzione di un "quid novum" nella fase di appello verrebbe a modificare il principio devolutivo e quello della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali.
Cass. civ. n. 22805/2014
L'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio può essere revocata anche dopo la prestazione dello stesso se il giudice si convinca che non sussistevano le condizioni per il suo deferimento, senza che assuma rilevanza il contegno processuale delle parti, in quanto trattasi di mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilità.
Cass. civ. n. 10184/2013
Il giuramento, sia decisorio che suppletorio, non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, sicché non può costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, essa implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico.
Cass. civ. n. 10574/2012
In tema di giuramento, l'accertamento, in concreto, della decisorietà della formula adottata rientra nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici, così come è incensurabile in tale sede il mancato esercizio, da parte del medesimo giudice, della facoltà di modificare la formula del giuramento, facoltà, peraltro, consentita solo per quanto attiene ad aspetti formali della formula stessa, al fine di renderne più chiaro il contenuto.
Cass. civ. n. 39/2011
È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticante all'accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito. (Nella specie, relativa all'accertamento di un rapporto di portierato, i fatti dedotti nei capitoli - quali l'apertura e chiusura del portone, l'accensione e spegnimento delle luci, la pulizia delle scale, il ricevimento degli atti giudiziari - non comportavano, anche se ammessi, il riconoscimento della subordinazione ma richiedevano una valutazione ai fini della qualificazione del rapporto; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del giudice di merito).
Cass. civ. n. 3573/2011
II creditore ha titolo per richiedere l'adempimento di un obbligazione solidale per l'intero ad ogni singolo debitore, né sussiste litisconsorzio necessario fra i condebitori solidali, inoltre, l'art. 1305 c.c. disciplina le conseguenze, nei confronti degli altri condebitori, del giuramento prestato da uno dei condebitori in solido, ma non postula, per il creditore, alcun onere di convenire in giudizio tutti i debitori solidali e di deferire a tutti il giuramento decisorio. È, pertanto, ammissibile il giuramento decisorio, deferito dal creditore al fideiussore di soggetto fallito, pur non essendo il giuramento deferibile, invece, né al fallito, che perde la capacità processuale, né al curatore fallimentare, terzo rispetto ai rapporti fra il fallito ed il creditore.
Cass. civ. n. 11964/2010
Il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, benché deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al "thema decidendum" oggetto della controversia.
Cass. civ. n. 9045/2010
I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla. Ne consegue l'inammissibilità di una capitolazione che non contenga tale alternativa ma, al contrario, prefiguri la soccombenza della controparte sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga.
Cass. civ. n. 13425/2007
Il giuramento decisorio ha ad oggetto circostanze dalle quali dipende la decisione di uno o più capi della domanda, ossia circostanze tali che al giudice, previo accertamento sull'an iuratum sit non resti altro che accogliere o rigettare la domanda ovvero singoli capi di essa, basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato ovvero sulla mancata prestazione del medesimo. La valutazione sulla decisorietà della formula del giuramento è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, il cui giudizio è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento da quegli espresso, con la conseguenza che è inammissibile in cassazione la censura volta a prospettare una diversa valutazione del giuramento prestato, limitando la portata delle ammissioni da esso desunte dal giudice di merito.
Cass. civ. n. 11770/2007
In tema di prove, devono essere notificati personalmente alla parte chiamata a rendere il giuramento decisorio, pure se non contumace, e salvo che non sia presente alla loro emissione, anche i provvedimenti di rinvio della udienza fissata per la sua assunzione, nonostante che l'anteriore notifica del provvedimento ammissivo l'abbia posta in condizione di conoscere i termini del giuramento.
Cass. civ. n. 10965/2006
È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 c.p.c., bensì soltanto dell'ordinaria procura ad litem Il mandato speciale non deve essere conferito necessariamente in un atto del processo, ma dev'essere sottoscritto, senza, peraltro che occorra l'autenticazione della sottoscrizione.
Cass. civ. n. 4001/2006
La formula del giuramento decisorio — attese le finalità di questo speciale mezzo di prova — deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'an iuratum sit onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto, con la conseguenza che detto mezzo probatorio non può servire per l'acquisizione di elementi presuntivi, da valutarsi in concorso ed in relazione con gli elementi istruttori già raccolti. La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è, poi, rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l'idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento da quegli espresso.
Cass. civ. n. 12779/2003
Il giuramento decisorio deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico, e dovendo esso vertere su fatti idonei a risolvere (in tutto o in parte) la lite, la relativa formula deve essere congegnata in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla. Pertanto, un giuramento formulato in modo da non consentire l'attuazione di detto meccanismo è inammissibile, in quanto la sua mancata prestazione, non potendo essere considerata come riconoscimento detta fondatezza della pretesa della parte avversa, non potrebbe essere posta a base delle sentenza di condanna. L'accertamento, in concreto, della decisorietà della formula adottata rientra nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici, così come è incensurabile in sede di legittimità il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, della facoltà di modificare la formula del giuramento, facoltà peraltro, consentita solo per quanto attiene ad aspetti formali della formula stessa, al fine di renderne più chiaro il contenuto.
Cass. civ. n. 5509/2003
Non viola il principio dispositivo della prova il giudice che, tenuto conto delle allegazioni delle parti, corregga la formula di un giuramento decisorio secondo quella che risulti essere la comune intenzione delle parti stesse (nella specie — in una vertenza avente ad oggetto adempimento per forniture —, correzione degli estremi di una bolla di consegna su cui verteva il giuramento, avvenuta su indicazione della stessa parte che aveva chiesto l'ammissione di tale mezzo istruttorio).
Cass. civ. n. 15494/2001
Il giuramento deferito da una parte all'altra conserva il carattere della decisorietà anche se, da esso, possa dipendere la decisione soltanto parziale della causa, cioè quando venga deferito per decidere un punto particolare della controversia, dotato di una propria autonomia, perché relativo ad uno dei capi della domanda ovvero ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione, rispetto al quale il giuramento esaurisce ogni indagine.
Cass. civ. n. 6638/2000
Ai sensi dell'art. 233 c.p.c. il giuramento è ritualmente deferito, durante la fase istruttoria della causa, con atto sottoscritto dalla sola parte.
Cass. civ. n. 4847/2000
Il giuramento decisorio può essere deferito dal procuratore della parte solo se sia munito di mandato speciale; tale potere non è compreso nella facoltà — conferita nella procura rilasciata a margine dell'atto di citazione — di deferire «i giuramenti di rito», essendo tale attribuzione priva di qualsiasi riferimento ai fatti da assumere ad oggetto del mezzo.
Cass. civ. n. 5789/1998
La parte che abbia deferito al legale rappresentante di una società il giuramento decisorio nella forma de veritate, invece che de scientia, con riferimento a fatti di cui lo stesso non sia stato autore o partecipe, non può dolersi del mancato adattamento di ufficio della formula del giuramento da parte del giudice, poiché le modificazioni sostanziali della formula del giuramento decisorio possono essere apportate soltanto dalla parte personalmente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.
Cass. civ. n. 11853/1997
L'ordinanza che ammette il giuramento decisorio può essere revocata, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., dallo stesso giudice che la ha pronunziata, ove egli, riesaminate le risultanze di causa, si convinca che non sussistevano le condizioni per il suo deferimento.
Cass. civ. n. 7543/1995
L'ordinanza collegiale ammissiva del giuramento decisorio va notificata alla parte personalmente e non al suo procuratore costituito in giudizio e la notifica fatta a quest'ultimo è nulla, in quanto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, anche se la nullità non è comminata dall'art. 237 secondo comma c.p.c.
Cass. civ. n. 10653/1994
Il giuramento decisorio, in quanto mezzo ordinato a troncare la lite mediante il supremo appello che una parte fa alla coscienza dell'avversario, deve essere ammesso anche quando i fatti dedotti siano stati accertati o esclusi dalle risultanze di causa e anche se sia stato deferito in via subordinata, sempreché i fatti per i quali è deferito abbiano il requisito della decisorietà. (Nella specie l'atto di deferimento era stato formulato in termini di subordinazione, mentre in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta non menzionava il carattere subordinato del deferimento).
Cass. civ. n. 9742/1994
Se la dichiarazione di deferimento del giuramento decisorio è validamente formulata (mediante articoli separati e sottoscrizione della parte) per la prima volta con atto allegato alla comparsa conclusionale, il mezzo di prova non è ammissibile, per tardività della relativa istanza, poiché gli scritti difensivi successivi alla rimessione della causa al collegio possono contenere le sole conclusioni già fissate davanti al giudice istruttore.
Cass. civ. n. 434/1994
Il giuramento decisorio non può essere deferito in sede di cassazione neppure allo scopo che la causa venga rinviata in sede di merito per l'ammissione del giuramento non deferito nella fase istruttoria.
Cass. civ. n. 12619/1993
Il giuramento decisorio, che ha natura di prova legale in ordine alla quale è esclusa qualsiasi discrezionalità da parte del giudice, deve essere ammesso, pur se deferito all'udienza di discussione, anche quando i fatti dedotti siano stati già accertati in esito alle risultanze di causa e perfino quando dalla confessione giudiziale o da altra prova di carattere privilegiato risulti dimostrata una situazione di fatto contraria a quella che si intende provare con il giuramento.
Cass. civ. n. 11546/1993
Nei giudizi con litisconsorzio necessario, l'ordinanza che ammette il giuramento decisorio, deferito dall'attore, prima che il contraddittorio sia integrato nei confronti dei litisconsorti pretermessi, con conseguente violazione del diritto di difesa di questi ultimi (art. 24 Cost.), è viziata da nullità sanabile solo per effetto di rinuncia, anche tacita, degli interessati e, perciò, rilevabile, se questi sono rimasti contumaci, dal giudice anche di ufficio, con conseguente effetto preclusivo della possibilità di fondare la decisione sulla prova legale della mancata prestazione del giuramento.
Cass. civ. n. 5163/1993
Il giuramento può essere deferito con una formula de veritate anche nel caso in cui un fatto, non proprio della parte che è chiamata a giurare, debba essere «necessariamente» caduto sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi o della sua intelligenza; viceversa, il giuramento non può essere formulato se non con riferimento alla conoscenza che la parte chiamata a giurare abbia o non abbia di un fatto che non gli è proprio o che non sia caduto sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi o della sua intelligenza, e cioè con una formula de scientia.