14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2158 del 28 luglio 1998
Testo massima n. 1
Sebbene all’indagato sia in linea di principio da riconoscere la legittimazione a impugnare, con la richiesta di riesame o con il ricorso diretto per cassazione, il provvedimento di sequestro preventivo indipendentemente dalla formale titolarità del bene sottoposto a sequestro, tuttavia, per l’ammissibilità del gravame, deve sussistere l’interesse alla impugnazione, come previsto in via generale dall’art. 568, comma quarto, c.p.p. Occorre cioè che il provvedimento del giudice sia idoneo a produrre una lesione della sfera giuridica dell’impugnante e che la eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole. [ Fattispecie nella quale è stato ritenuto non sussistere l’interesse alla impugnazione in un caso in cui il ricorrente, indagato per concorso nel reato edilizio, essendo solo architetto-progettista dell’opera abusiva, non poteva vantare sulla medesima un diritto di proprietà o altro diritto in forza del quale, ove il vincolo cautelare fosse stato rimosso, avrebbe potuto aspirare alla restituzione della cosa sequestrata ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]