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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2649 del 7 agosto 1995

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2649 del 7 agosto 1995

Testo massima n. 1

Affinché il sequestro del corpo del reato — che rientra sempre nella categoria del sequestro probatorio — e l’eventuale procedimento di riesame non anticipino, con stravolgimento dell’ordine processuale, il definitivo accertamento sulla sussistenza del reato, il decreto che dispone il sequestro deve essere giustificato soltanto mediante l’indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione, nonché dalla normativa penale che si assume violata. Il controllo in sede di riesame, peraltro, deve essere rivolto alla ricerca ed alla individuazione di indizi di reato gravi, precisi e concordanti che facciano ritenere certa ed univoca la commissione del fatto e la coincidenza tra fattispecie concreta e fattispecie legale.

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