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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1640 del 1 luglio 1998

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1640 del 1 luglio 1998

Testo massima n. 1

Nella categoria dei beni pertinenti al reato necessari per l’accertamento dello spaccio di stupefacenti, e perciò sottoposti a sequestro, rientrano anche le somme di danaro, che, pur derivando in quanto prodotto o profitto da un’attività illecita pregressa e già perfezionatasi, sono funzionali a dimostrare la destinazione al commercio della droga sequestrata. [ Nella specie la somma di denaro era sproporzionata rispetto al reddito di un operaio dipendente pubblico, frazionata in banconote di piccolo taglio e occultata nella cassaforte collocata nella soffitta della abitazione dei genitori dell’indagato, i quali ne ignoravano l’esistenza e non ne detenevano la chiave ].

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