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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7 del 4 marzo 1997

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7 del 4 marzo 1997

Testo massima n. 1

Qualora il pubblico ministero giustifichi, con adeguata motivazione, l’impossibilità di impiegare nelle intercettazioni gli impianti installati presso la procura della Repubblica, rimane affidato alla discrezionalità del medesimo il compito di utilizzare gli strumenti ritenuti idonei al fine di pervenire al risultato tecnicamente più rispondente alle esigenze dell’ascolto e della registrazione.

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