Cass. pen. n. 11552 del 29 novembre 1995
Testo massima n. 1
Qualora il giudice ritardi, in relazione al rito ordinario, il deposito della motivazione della sentenza, senza fissare alcuna indicazione nel dispositivo letto in udienza, il termine per impugnare è quello di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p., decorrente dalla data di notifica dell'avviso di deposito della sentenza impugnata, e non già di trenta giorni ex art. 585, lett. b), c.p.p.