Cass. pen. n. 1660 del 10 febbraio 1996

Testo massima n. 1


I motivi nuovi di cui l'art. 585, quarto comma, c.p.p., consente la presentazione nel giudizio di impugnazione, devono avere ad oggetto solo argomenti nuovi e diversi idonei a chiarire meglio eventualmente sotto altri aspetti o in una diversa prospettiva, il contenuto e la portata di quelli già presentati, non essendo consentito, attraverso un'impropria utilizzazione della norma suddetta, introdurre un thema decidendum totalmente diverso da quello inizialmente devoluto.

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