Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12260 del 12 dicembre 1995

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12260 del 12 dicembre 1995

Testo massima n. 1

I motivi nuovi che il comma quarto dell’art. 585 del codice di procedura consente di depositare in cancelleria fino a quindici giorni prima dell’udienza non possono porre questioni non proposte con quelli principali e questo per tre ordini di motivi: a ] il tenore testuale dell’art. 167 att. precisa che nella presentazione dei motivi nuovi devono «essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell’art. 581 comma primo lett. a ] del codice ai quali i motivi si riferiscono»; b ] diversamente sarebbe vanificato il principio del tempestivo e completo contraddittorio; c ] l’appello incidentale, impossibile contro i motivi nuovi, sarebbe completamente vanificato se fosse possibile prospettare nuovi profili di annullamento con i motivi nuovi. Non costituisce peraltro motivo il prospettare la stessa questione nei motivi principali sotto il profilo di illegittimità e in quelli nuovi sotto uno diverso.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze