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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12003 del 11 dicembre 1995

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12003 del 11 dicembre 1995

Testo massima n. 1

Il giudice dell’impugnazione deve verificare l’esistenza delle relative condizioni di ammissibilità, facendo luogo anche di propria iniziativa, a tutte le indagini [ e alle inerenti valutazioni ] occorrenti ai fini dell’accertamento richiesto, con il potere di esaminare gli atti e i documenti acquisiti al processo. [ Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha esaminato gli atti processuali dei precedenti gradi di giudizio recanti la firma della ricorrente, al fine di stabilire se fosse da attribuire a costei la firma illegibile apposta in calce al ricorso ].

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