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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12343 del 10 dicembre 1994

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12343 del 10 dicembre 1994

Testo massima n. 1

In tema di impugnazioni, anche nel nuovo codice di procedura penale, va operata la distinzione tra cause di inammissibilità e cause sopravvenute. La sussistenza di una causa di inammissibilità originaria, come quella derivante dalla proposizione di ricorso avverso sentenza contumaciale da parte del difensore non munito di specifico mandato [ art. 571 comma terzo c.p.p. ], preclude l’applicazione della sospensione del procedimento stabilita dall’art. 44 legge n. 47/1985, richiamato dall’art. 1 D.L. n. 551/1994.

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