Cass. pen. n. 3933 del 19 ottobre 1999
Testo massima n. 1
Il termine di trenta giorni concesso al condannato per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere una delle misure alternative alla detenzione, così come disposto nel quinto comma dell'art. 656 c.p.p., ha natura processuale. Ne consegue che si applicano le disposizioni in tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.