Cass. pen. n. 32747 del 4 agosto 2003
Testo massima n. 1
Il divieto di reiterazione della sospensione dell'esecuzione, previsto dall'art. 656, comma 7, c.p.p., non opera nell'ipotesi in cui il condannato abbia precedentemente fruito soltanto del rinvio dell'esecuzione per ragioni di salute, previsto dall'art. 147 c.p.