Cass. pen. n. 14895 del 19 aprile 2002

Testo massima n. 1


La sospensione dell'esecuzione di pene detentive brevi, che la legge impone fino a quando non sia inutilmente scaduto il termine per l'istanza di concessione delle misure alternative alla detenzione, o non sia intervenuta la decisione del tribunale di sorveglianza sull'istanza eventualmente proposta, opera per effetto del comma 10 dell'art. 656 c.p.p. a favore di tutti coloro che si trovino in stato di arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna, ancorché evasi al momento di passaggio in giudicato della sentenza.

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