Cass. pen. n. 10050 del 11 marzo 2002
Testo massima n. 1
Il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando l'associazione sia costituita al fine di commettere fatti di lieve entità e pertanto soggetta alla disciplina più favorevole di cui all'art. 74, comma 6, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rientra comunque tra i delitti di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario per i quali, ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena.