Cass. pen. n. 32732 del 31 agosto 2001

Testo massima n. 1


Il pubblico ministero ha l'obbligo di procedere alla sospensione dell'esecuzione della pena, quando ricorrono i presupposti stabiliti dal quinto comma dell'art. 656, indipendentemente dalla irreperibilità del condannato, atteso che la norma, volta ad evitare l'esperienza carceraria ad un soggetto che è nelle condizioni per fruire delle misure alternative, prescinde del tutto dal fatto che il soggetto interessato sia o meno reperibile, non potendosi annettere a tale situazione alcun significato circa un'ipotetica volontà di sottrarsi alle conseguenze del reato.

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