Cass. pen. n. 2195 del 23 maggio 2000

Testo massima n. 1


La speciale disciplina derogatoria e premiale, prevista in materia di misure alternative alla detenzione dall'art. 13 ter D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991 n. 82, per i collaboratori di giustizia, non comporta l'automatico obbligo per il pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della pena detentiva, a prescindere dai limiti e dai divieti fissati dall'art. 656, commi quinto e nono, c.p.p., per l'esercizio della relativa potestà sospensiva. (Fattispecie nella quale l'interessato risultava essere stato condannato, per uno dei delitti di cui all'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975, alla pena di otto anni di reclusione, onde, a norma dell'art.656, commi quinto e nono, c.p.p., non sussistevano i presupposti per la sospensione dell'esecuzione in attesa della pronuncia del tribunale di sorveglianza sulla domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta).

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