Cass. pen. n. 2517 del 11 maggio 2000

Testo massima n. 1


La disposizione di cui al quinto comma dell'art. 656 c.p.p. nella parte in cui consente al pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della pena, è norma del tutto eccezionale rispetto al principio generale di immediata esecuzione dei giudicati di condanna stabilito dall'art. 665 c.p.p. Ne deriva che essa è di stretta interpretazione, e non è pertanto consentita la sua applicazione in via estensiva ad ipotesi non espressamente previste. (Nella fattispecie: soggetto escluso per il titolo del reato ma che ha collaborato con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria).

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