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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3240 del 18 marzo 1994

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3240 del 18 marzo 1994

Testo massima n. 1

In tema di imputabilità di persone concorrenti nel reato, accertata la piena capacità di intendere e di agire di ciascun singolo imputato, non è corretto dedurre la seminfermità di mente dall’intreccio delle interazioni e dalle influenze reciproche che si verificano in occasione di una azione collettiva. Dal principio che la responsabilità penale è personale [ art. 27 Cost. ] si desume, in negativo, la impossibilità per il singolo di escludere la responsabilità di un evento conseguente alla sua azione con riferimento a motivi inerenti all’elemento psicologico e alla imputabilità che non siano a lui personalmente ascrivibili. L’art. 86 c.p., che prevede la responsabilità esclusiva di colui che mette altri nello stato di incapacità di intendere e di volere, al fine di fargli commettere un reato, in luogo delle responsabilità di colui che in concreto agisce, passa pur sempre attraverso la non imputabilità [ art. 111 c.p. ] del soggetto agente, che opera come mero strumento dell’altro con atti materiali privi di qualsiasi nesso psicologico con l’evento a causa della sua incapacità psichica determinata dal terzo. I rapporti tra coagenti nell’azione criminale e le conseguenze di tali relazioni sono disciplinati dal capo III del titolo IV c.p., in tema di concorso di persone nel reato [ artt. 112, 114, 115 ]. L’influenza sul singolo dei comportamenti di terzi è considerata dall’art. 62 n. 2 [ provocazione ] e n. 3 [ suggestione di una folla in tumulto ]. Al di là delle attenuanti previste dal legislatore per tali ipotesi, quali correttivi alla netta chiusura rispetto alla rilevanza degli stati emotivi e passionali operata dall’art. 90 c.p., non è consentito desumere dalle suggestioni di terzi elementi da cui trarre conseguenze in ordine alla imputabilità di un soggetto non ritenuto infermo o seminfermo di mente.

Testo massima n. 1

In tema di omicidio, non sussiste in linea di principio incompatibilità tra aggravante della premeditazione e accertamento del vizio parziale di mente, in quanto la prima opera sul piano del dolo ed il secondo su quello della imputabilità. L’incompatibilità può essere in concreto rilevata in quei casi in cui il proposito criminoso coincide con una idea fissa ossessiva, facente parte del quadro sintomatologico di quella determinata infermità.

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