14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2057 del 31 maggio 1997
Testo massima n. 1
In tema di applicazione dell’indulto a reati unificati con il vincolo della continuazione – sia nell’ipotesi in cui, in ragione del titolo, alcuni dei reati unificati siano esclusi e altri compresi nel provvedimento di clemenza, sia nella diversa ipotesi in cui alcuni reati siano commessi prima e altri dopo il termine di efficacia previsto nel decreto di clemenza – il reato continuato va scisso al fine di applicare il beneficio a quei reati che vi rientrano, a meno che diverse disposizioni al riguardo siano dettate dal provvedimento di clemenza. [ Nella specie, la S.C. ha ritenuto non corretto l’operato del giudice dell’esecuzione che non aveva interpretato il giudicato, rendendone espliciti il contenuto e i limiti, in particolare individuando, nell’ambito del reato continuato, le pene inflitte per la violazione più grave e per i reati satelliti, con le relative date di commissione o, in caso di impossibilità di ricostruzione, facendo applicazione del favor rei con il considerare commessi i reati entro i limiti temporali di applicabilità del beneficio ].
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Testo massima n. 2
Poiché l’indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l’espiazione, non estingue, però, le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna, tra i quali è compresa l’eventuale causa di revoca dei precedenti benefici condizionati, nell’ipotesi in cui, a una condanna a pena sospesa [ e, analogamente, a una pena patteggiata sospesa ] segua, nei termini, altra condanna a pena condonata, questa comporta la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa.
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