Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1750 del 24 luglio 1993

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1750 del 24 luglio 1993

Testo massima n. 1

Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione, mentre non può farsi carico all’interessato di un onere di allegazione materiale di atti e documenti, dalla legge non imposto, non può dubitarsi che egli sia invece tenuto, qualora dagli atti non emergano elementi utili ovvero emergano elementi contrari a quelli di cui implicitamente postula la presenza, a segnalare al giudice ogni dato di fatto ed argomento che giustifichi la sua istanza, altrimenti immotivata.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze