Cass. pen. n. 9553 del 28 agosto 1998

Testo massima n. 1


La mancata od erronea indicazione della data della sentenza impugnata nel decreto di citazione per il giudizio di appello non determina alcuna nullità, la quale, da un lato, non è prevista dall'art. 601 c.p.p. e, dall'altro, non rientra tra quelle di ordine generale perché non incide sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato. Questi, infatti, viene informato dell'esistenza dell'impugnazione e della celebrazione del relativo giudizio ed è posto in grado di acquisire tutte le notizie necessarie per svolgere nel modo migliore la sua difesa.

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