Cass. pen. n. 24962 del 21 giugno 2011
Testo massima n. 1
Nella fase degli atti preliminari al giudizio d'appello, l'omessa notificazione al difensore del differimento di udienza, disposto dal presidente a causa di un concomitante impegno professionale, non determina la nullità del giudizio, quando risulti che il difensore ne sia comunque venuto a conoscenza. (Fattispecie in cui il difensore, dopo aver ottenuto il rinvio dell'udienza, aveva trasmesso via fax un'ulteriore istanza di rinvio, rigettata dal collegio).