Cass. pen. n. 7660 del 3 marzo 2006

Testo massima n. 1


Nel caso in cui venga dedotto un mero errore materiale rilevabile di ufficio ex art. 625 bis c.p.p., ed emendabile con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., non è necessaria una procura speciale del difensore per proporre il ricorso straordinario. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, sussistendo il potere ex officio di rilevare l'errore, sia contrastante con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo la preventiva dichiarazione di inammissibilità per mancanza della procura speciale al difensore).

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