Art. 625 bis – Codice di procedura penale – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
1. È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.
2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.
3. L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla Corte di Cassazione, d'ufficio, entro 90 giorni dalla deliberazione.
4. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35873/2024
In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto fondata su considerazioni in diritto non rese palesi dal mero riferimento all'oggetto sottratto. (Nella fattispecie, relativa al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga riferita alla condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica").
Cass. civ. n. 35842/2024
L'accoglimento del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto impone l'adozione del provvedimento più idoneo alla sua correzione, ma non la revoca della precedente sentenza di legittimità, nel caso in cui abbia deciso anche su altri motivi non costituenti oggetto di contestazione da parte del condannato. (Fattispecie in cui la Corte ha rimosso l'errore provvedendo direttamente alla rideterminazione della pena, con recupero della pena concordata dalle parti in forza dell'operato giudizio di congruità).
Cass. civ. n. 34061/2024
In tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata "in fatto" la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che ricorre nel caso in cui i beni oggetto di sottrazione siano destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti.
Cass. civ. n. 33657/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).
Cass. civ. n. 29160/2024
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato, a condizione che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell'offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione dell'appello e all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 27181/2024
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice del dibattimento, ove sia spirato il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato in assenza di proposizione della querela, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio e dell'ammissione delle prove, è tenuto a pronunciare sentenza di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., essendo inefficace, in quanto indicativa di un abuso del processo da parte del pubblico ministero, la contestazione di un'aggravante finalizzata esclusivamente a rendere il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica).
Cass. civ. n. 26798/2024
In tema di circostanze, non può ritenersi implicitamente contestata in fatto e riconosciuta in sentenza un'aggravante, nel caso in cui l'imputazione contenga l'esplicita contestazione di una diversa aggravante, con l'indicazione dei relativi riferimenti normativi e con l'analitica descrizione della condotta. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione di appello che, nel silenzio dell'imputazione e della decisione di primo grado, aveva ritenuto implicitamente contestata l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., necessaria ai fini della procedibilità d'ufficio del delitto di furto, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sul rilievo che era stata contestata la sola aggravante della violenza sulle cose, ininfluente a tali fini).
Cass. civ. n. 22558/2024
L'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, ultima parte cod. pen., relativa alla destinazione delle cose a pubblica reverenza, è configurabile in caso di beni aventi una funzione di culto o di devozione, in quanto rispettati dalla generalità dei consociati per essere espressione del sentimento religioso o di elevati valori civili, non essendo, invece, sufficiente la sola circostanza che essi si trovino in un luogo di culto. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante con riferimento alla sottrazione, all'interno di una chiesa, di denaro contenuto nella cassetta delle offerte e destinato all'elemosina).
Cass. civ. n. 17532/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione la Corte ha precisato che non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga al giudice una pronuncia "ora per allora", dato che, nel caso di declaratoria di improcedibilità, a differenza dell'ipotesi di estinzione del reato, anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e i requisiti della pronuncia vanno accertati nel momento in cui la stessa deve essere resa).
Cass. civ. n. 17455/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell'imputazione, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio).
Cass. civ. n. 17029/2024
In tema di furto, ai fini dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessario l'esercizio di una diretta e continua custodia sulla cosa da parte del proprietario o dell'addetto alla vigilanza, non essendo sufficiente che l'accesso al luogo non sia libero. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione dei Giudici di merito che hanno ravvisato l'aggravante nel caso di furto di una bicicletta, parcheggiata sul pianerottolo antistante l'abitazione della vittima ubicata in un condominio il cui accesso era regolato da un codice segreto, personalizzato per ciascuno dei condòmini).
Cass. civ. n. 15098/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., valevole a rendere il delitto procedibile d'ufficio, era incorso in una nullità assoluta di ordine generale, concernente l'esercizio dell'azione penale).
Cass. civ. n. 14890/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).
Cass. civ. n. 14710/2024
E' affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, il giudice deve tenere conto della contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima).
Cass. civ. n. 14380/2024
In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso straordinario (nella specie, proposto avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione) va dichiarata con procedura "de plano". (In motivazione la Corte ha affermato che l'espressione "anche di ufficio", contenuta nell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., sta ad indicare che, in caso di ricorso proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non è necessario fissare l'udienza in camera di consiglio).
Cass. civ. n. 14058/2024
In caso di annullamento parziale con rinvio della sentenza di secondo grado, il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile non soltanto quando il rigetto o la declaratoria di inammissibilità, nel resto, dell'impugnazione riguardino solo apparentemente il trattamento sanzionatorio, incidendo invece sui presupposti fattuali dello stesso, ma anche ogniqualvolta, per effetto della decisione di rigetto o di inammissibilità della Corte di cassazione, si realizzi l'effetto preclusivo di cui all'art. 624 cod. proc. pen. che circoscrive, in termini rigidi, l'ambito dei poteri decisori del giudice del rinvio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che non si era verificato siffatto effetto preclusivo essendo possibile, attraverso l'interpretazione congiunta del dispositivo e della motivazione, comprendere la portata della decisione in termini univoci e coerenti con l'accoglimento delle restanti doglianze del ricorrente).
Cass. civ. n. 13776/2024
In tema di furto di energia elettrica aggravato dall'uso fraudolento, divenuto procedibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la contestazione dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio, che rende il delitto procedibile d'ufficio, non rileva qualora la stessa sia stata formulata dopo la scadenza del termine per la presentazione della querela da parte della persona offesa.
Cass. civ. n. 13775/2024
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità fondata sul rilievo che il contestato furto aggravato dal mezzo fraudolento e dall'aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità era divenuto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 13203/2024
L'aggravante ad effetto speciale che sia stata ritenuta nella sentenza è rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione del reato anche se, nel calcolo della pena, non sia stata indicata la misura dell'aumento conseguente al suo riconoscimento.
Cass. civ. n. 10208/2024
L'omessa riduzione della pena ex art. 65 cod. pen., per effetto del mancato bilanciamento delle attenuanti generiche con una circostanza aggravante che, a seguito di modifica normativa, sia divenuta elemento costitutivo del reato (nella specie, l'esposizione a pubblica fede nel reato di danneggiamento), comporta violazione di legge, ma non l'applicazione di una pena illegale, sicché, in assenza di un motivo di ricorso che eccepisca tale violazione normativa, il giudice di legittimità non può emendare d'ufficio l'errore.
Cass. civ. n. 9207/2024
In tema di revisione, costituisce "prova nuova", rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella - sopravvenuta alla sentenza di condanna o scoperta successivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita ma non valutata neanche implicitamente - che ha ad oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per cui è intervenuta condanna irrevocabile, ma non la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per cui è stata pronunziala condanna definitiva.
Cass. civ. n. 8804/2024
L'accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. nella fase rescindente esclude che, rispetto alla fase rescissoria, debba pronunciarsi la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, anche in caso di successiva inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello.
Cass. civ. n. 7189/2024
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, il procedimento di correzione, nel caso in cui sia richiesto l'esame, in precedenza omesso, di un motivo di ricorso in funzione della sostituzione della decisione inficiata dall'errore, deve articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 5887/2024
Sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il delitto di rapina e quello di danneggiamento, nel caso in cui l'alterazione, il deterioramento o la distruzione del luogo di custodia di un bene sia seguito dalla violenza alla persona, posto che solo il furto semplice, e non anche quello aggravato dalla violenza sulle cose, costituisce elemento costitutivo del delitto di rapina. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la contestazione dei reati di tentata rapina impropria e di danneggiamento a fronte della condotta di un imputato che, dopo avere infranto il deflettore di un'autovettura, tentava di impossessarsi di una sacca custodita al suo interno, non riuscendovi per l'intervento della persona offesa, nei cui confronti usava, poi, violenza onde assicurarsi l'impunità).
Cass. civ. n. 3741/2024
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità fondata sul rilievo che il contestato furto con violenza sulle cose era divenuto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 2776/2024
Sopravvenuta procedibilità a querela del reato per effetto della novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., comportante la procedibilità d'ufficio del delitto - Possibilità - Limiti - Indicazione. In tema di furto, nel caso in cui il delitto abbia ad oggetto energia elettrica e l'azione penale risulti esercitata antecedentemente al 30/03/2023, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte, con riguardo alla procedibilità, dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentita al pubblico ministero la contestazione suppletiva dell'aggravante della destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio, di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., comportante la procedibilità d'ufficio del delitto, entro la prima udienza dibattimentale.
Cass. civ. n. 2364/2024
In tema di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, sussiste l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede anche nell'ipotesi in cui il veicolo non abbia le portiere chiuse con le chiavi e queste ultime siano inserite nel cruscotto. (Conf.: n. 10192 del 1977,
Cass. civ. n. 50258/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell'imputazione, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio).
Cass. civ. n. 49283/2023
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, proposto in violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non è deducibile l'omessa valutazione, quale fatto estintivo, della sopravvenuta remissione di querela in relazione a un delitto divenuto procedibile a querela ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui la Corte di cassazione abbia motivatamente aderito all'orientamento giurisprudenziale che ritiene prevalente l'inammissibilità sulla sopravvenuta improcedibilità, trattandosi di valutazione giuridica e non di errore percettivo.
Cass. civ. n. 48529/2023
In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto, e ritenuta in sentenza senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica fornita, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio.
Cass. civ. n. 48327/2023
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, disponendo l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un'immediata pronuncia della decisione, che, se di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente.
Cass. civ. n. 47769/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, laddove sia decorso il termine per la presentazione della condizione di procedibilità ex art. 85 d.lgs. citato, modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante che rende il reato procedibile di ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento oggetto d'impugnativa sul rilievo che il tribunale non avesse consentito al pubblico ministero di contestare in via suppletiva la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nel capo di imputazione, che avrebbe reso il delitto procedibile di ufficio).
Cass. civ. n. 43849/2023
E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva confermato la sentenza di condanna per il delitto di ricettazione sul rilievo che l'imputato si era limitato a dichiarare la propria estraneità alla contestata ricettazione di un'autovettura, a fronte di sentenza di primo grado dalla quale emergeva che il predetto, all'interrogatorio di garanzia e in corso di giudizio, non aveva reso dichiarazioni che inducessero a farlo ritenere l'autore del furto, circostanza per la quale era stata altresì ritenuta insufficiente, a tal fine, la testimonianza della persona offesa a termini della quale lo stesso imputato si aggirava nel parcheggio dove era in sosta l'autovettura asportata).
Cass. civ. n. 43255/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso di intervenuto decorso del termine previsto all'art. 85 del d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante per effetto della quale il reato divenga procedibile di ufficio, essendo lo stesso investito, anche in difetto di sopravvenienze dibattimentali rilevanti a tale fine, del potere-dovere di esercitare l'azione penale per un reato correttamente circostanziato. (Fattispecie di furto, in relazione alla quale, per effetto della contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., il delitto era divenuto procedibile di ufficio).
Cass. civ. n. 36928/2023
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 106 FURTO - IN GENERE REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Tentativo di asportazione di beni culturali da sito archeologico - Furto tentato - Sussistenza - Reato di ricerca archeologica senza concessione - Esclusione - Ragioni. Integra il delitto di furto tentato, e non la contravvenzione di cui all'art. 175 d.lgs. 22 novembre 2004, n. 42, la condotta di chi si introduca all'interno di un parco archeologico in assenza di concessione amministrativa, allo scopo di impossessarsi di beni culturali oggetto di ritrovamento nel sito. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la sottrazione, tentata o consumata, dei beni culturali reperiti a seguito dell'attività di esplorazione archeologica abusiva non ricade nel perimetro applicativo dell'art. 175 d.lgs. n. 42 del 2004, che sanziona la mera ricerca non autorizzata, in quanto svolta in assenza di concessione ovvero avvenuta in violazione delle prescrizioni impartite dalla pubblica amministrazione).
Cass. civ. n. 35131/2023
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, disponendo l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un'immediata pronuncia della decisione, che, se è di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente, con la conseguenza che il giudizio rescissorio può svolgersi con rito camerale anche nel caso in cui la sentenza della Corte di cassazione annullata sia stata pronunciata previa pubblica udienza.
Cass. civ. n. 33813/2023
L'amministratore di condominio, in ordine alle proprie attribuzioni, come definite dall'art. 1130 cod. civ., è legittimato a sporgere querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, in ragione della detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni. (Fattispecie di furto di acqua, commesso con violenza sulle cose dai locatari di un appartamento mediante allaccio abusivo all'impianto condominiale).
Cass. civ. n. 27622/2023
L'omesso esame di un motivo aggiunto al ricorso per cassazione non integra un errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., a condizione che le censure ritenute pretermesse risultino esaminate e siano state disattese dal complessivo discorso giustificativo svolto nella motivazione della sentenza. (Fattispecie relativa a doglianze proposte nei "motivi aggiunti" al ricorso, erroneamente indicati in sentenza come contenuti in una "memoria").
Cass. civ. n. 26271/2023
In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, non dà luogo a errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. l'omesso scrutinio di specifiche deduzioni contenute in un motivo di ricorso per cassazione, qualora le stesse siano state implicitamente valutate e disattese dalla Corte. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza dell'errore in quanto la censura formulata era stata comunque valutata nella disamina del ricorso proposto nell'interesse di altro coimputato che aveva proposto analoga doglianza).
Cass. civ. n. 22658/2023
In caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione a reato divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (nella specie, furto aggravato dalla esposizione dei beni alla fede pubblica), qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata. (In fattispecie in cui risultava decorso il termine per la proposizione della querela di cui all'art.85, comma 1 del citato d.lgs., la Corte ha evidenziato che, sussistendo in capo alla pubblica accusa l'onere di allegazione di atti sopravvenuti che valgano a documentare la persistenza della procedibilità dell'azione penale, in assenza di un puntuale percorso normativo, i modelli organizzativi predisposti dalla Corte di cassazione al fine di evitare ritardi nella trasmissione delle querele da parte delle procure della Repubblica rappresentano esclusivamente uno scrupolo istituzionale volto all'avanzamento della tutela garantita dall'ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela).
Cass. civ. n. 22641/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. (Fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile).
Cass. civ. n. 22009/2023
Il termine perentorio di centottanta giorni fissato dall'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indefinito ad una situazione di instabilità, determinata dalla esperibilità del ricorso straordinario. (Fattispecie relativa a dedotto errore di fatto della sentenza di annullamento con rinvio per omesso avviso al difensore dell'udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazione).
Cass. civ. n. 16556/2023
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. non può essere proposto dal condannato per la correzione dell'errore contenuto nella decisione della Corte di cassazione che si pronunzi su ordinanze del giudice dell'esecuzione in materia di indulto. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'indulto, rientrando nel novero delle cause di estinzione della pena, incide solo sulla sola esecuzione di essa, non intervenendo a stabilizzare il giudicato, già perfezionatosi).
Cass. civ. n. 14700/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio, omettendo di valutare le sopravvenienze istruttorie suscettibili di avvalorare la legittimità di tale contestazione suppletiva).
Cass. civ. n. 11172/2023
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento.
Cass. civ. n. 8998/2023
In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, l'art. 626 c.p.c. - secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente – si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura (vale a dire alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), fermi restando gli atti già compiuti, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, dopo la sospensione, può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, dovendosi in ogni caso escludere che, qualora i cespiti siano stati locati prima del pignoramento, possa ordinarsi - per effetto della mera sospensione - la restituzione al locatore dei canoni comunque riscossi dal custode giudiziario.
Cass. civ. n. 5837/2023
La tardiva conoscenza, da parte della Corte di cassazione, della morte dell'imputato, verificatasi prima della pronuncia di legittimità, integra un errore materiale o di fatto, emendabile con il procedimento di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., incombendo sulla Corte il potere-dovere di revocare, anche di ufficio, la propria decisione.
Cass. civ. n. 4611/2023
In tema di impugnazioni, avverso la sentenza con la quale la Corte di cassazione si pronuncia sull'istanza di restituzione del bene confiscato proposta dal terzo interessato non condannato non è ammesso il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto in quanto rimedio esperibile solo in relazione alle pronunce per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna, né può invocarsi la correzione dell'errore materiale qualora l'emenda del vizio dedotto, mutando il contenuto decisorio della sentenza, comporti una "modificazione essenziale dell'atto".
Cass. civ. n. 2914/2023
In tema di sospensione dell'esecuzione della pena a seguito della presentazione di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'espressione "casi di eccezionale gravità" va riferita al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettive dell'imputato, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del "fumus boni iuris" della domanda principale, avanzata ex art. 625-bis cod. proc. pen., rispetto a quella incidentale di sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressoché immediata evidenza, del ricorso.
Cass. civ. n. 2580/2023
In tema di rescissione del giudicato, per l'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in "assenza" ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria. (In applicazione di tale principio, è stata affermata la competenza della Corte d'appello a decidere su un ricorso per rescissione avverso sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, di cui l'imputato aveva avuto effettiva conoscenza successivamente alla vigenza del citato d.lgs. n. 150 del 2022).
Cass. civ. n. 2505/2023
In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. (Nella fattispecie, è stata ritenuta sufficiente l'indicazione, contenuta nel capo di imputazione, del furto di energia elettrica all'Enel, società che, pur se formalmente privata, gestisce su base nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell'energia).
Cass. civ. n. 391/2023
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione. (Fattispecie in cui il condannato, nel dolersi dell'omesso scrutinio da parte della Corte di cassazione del motivo di ricorso relativo alla mancata rinnovazione del suo esame dibattimentale, a seguito della mutata composizione del collegio giudicante, non aveva indicato i motivi per cui quell'incombente istruttorio dovesse ritenersi decisivo).
Cass. civ. n. 18363/2022
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, disponendo l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. che la Corte di cassazione, ove accolga la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, in quanto può adottarsi un'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente.
Cass. pen. n. 29240/2018
L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l'arma all'esecutore materiale).
Cass. pen. n. 18010/2018
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Cass. pen. n. 10250/2018
È ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che sia proposto entro il termine previsto dalla legge decorrente dalla decisione che si impugna e non dall'originaria sentenza ed abbia ad oggetto solo l'errore di fatto in cui sia incorsa la sentenza che abbia pronunciato sul precedente ricorso straordinario.
Cass. pen. n. 21907/2017
In tema di sospensione dell'esecuzione della pena a seguito della presentazione di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'espressione "casi di eccezionale gravità" va riferita al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettive dell'imputato, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del "fumus boni iuris" della domanda principale, avanzata ex art. 625 bis cod. proc. pen., rispetto a quella incidentale di sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressoché immediata evidenza, del ricorso.
Cass. pen. n. 18998/2017
Il termine di centottanta giorni, fissato dal comma secondo dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, è perentorio e decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indeterminato ad una situazione di instabilità, derivante dalla possibilità di esperire un ulteriore ricorso.
Cass. pen. n. 17847/2017
È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza di Cassazione per l'omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione, laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso l'esame del motivo di impugnazione ma ne abbia fatto oggetto di trattazione; sicché le ridette deduzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese.
Cass. pen. n. 13199/2017
Il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso contro la decisione della Corte d'appello che, a sua volta, abbia dichiarato inammissibile ovvero rigettato la richiesta di revisione dello stesso condannato. (In motivazione, la Corte ha osservato che la nozione di "condannato", di cui al citato articolo 625-bis, ricomprende anche il soggetto titolare della facoltà di chiedere la revisione della condanna, in quanto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contribuisce alla "stabilizzazione" del giudicato).
Il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto. (In motivazione, la S.C. ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, alle seguenti ipotesi: a) decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen.; b) decisione sul ricorso avverso l'ordinanza negativa del giudice dell'esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito; c) decisione sull'ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna).
Il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono "ante iudicatum". (In motivazione la S.C. ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, ai provvedimenti emessi in fase cautelare, alle decisioni in materia di misure di prevenzione, a quelle in materia di rimessione del processo, alle decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, nonché a quelle decisioni nelle quali la pronuncia della Cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità, come nelle decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o di riabilitazione).
Cass. pen. n. 8379/2017
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dagli esercenti la potestà genitoriale del minore imputato (art. 34, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), comporta la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. (Fattispecie relativa a ricorso straordinario per errore di fatto proposto dai genitori di soggetto minorenne, deceduto).
Cass. pen. n. 5980/2017
In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, la presentazione del ricorso presso la cancelleria della Corte di Cassazione deve essere effettuata dal condannato personalmente o dal difensore di fiducia munito di procura speciale. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato da persona delegata dal difensore di fiducia del condannato, non munito di procura speciale).
Cass. pen. n. 3367/2017
L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art.625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sulla variazione dei ruoli cedente-cessionario nei rapporti tra tossicodipendenti).
Cass. pen. n. 53657/2016
Il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato si doleva del mancato rispetto delle garanzie difensive ex art. 360 cod. proc. pen. in relazione ad un accertamento tecnico, consistente nella comparazione fra profili genetici estratti da reperti e riversati in supporti documentali, ritenuto dalla Corte di natura ripetibile, non avendo comportato la distruzione dei campioni da cui era stato estratto il DNA).
In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione.
Cass. pen. n. 15368/2016
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117 Cost.- quest'ultimo con riferimento agli artt. 5,6, e 13 CEDU) - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il ricorso straordinario per errore di fatto contro decisioni della Corte di cassazione sia esperibile solo dal condannato e non anche dall'indagato con riferimento ad errore rilevato in procedure incidentali (nella specie, pronuncia di inammissibilità del ricorso avverso ordinanza del Tribunale del Riesame), in quanto le decisioni emesse all'esito di queste ultime costituiscono giudicato allo stato degli atti e, come tali, essendo suscettibili di modificazione per la sopravvenienza di nuovi elementi, non sono munite del carattere dell'irrevocabilità, che connota invece i provvedimenti con cui viene resa definitiva una condanna.
Cass. pen. n. 48468/2015
È inammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo del provvedimento impugnabile, dovendo ritenersi operanti per tale mezzo di impugnazione, oltre alle cause di inammissibilità previste direttamente dal suddetto art. 625-bis cod. proc. pen., quelle generali di cui all'art. 591 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 32744/2015
È inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis c.p.p. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 c.p.p..
Il termine di centottanta giorni, fissato a pena di decadenza dall'art. 625 bis, comma secondo, c.p.p. per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, è soggetto, al pari degli altri mezzi di impugnazione, alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, qualora l'atto di impugnazione di cui all'art. 625 bis c.p.p. non sia presentato personalmente dal condannato, ma a mezzo di "incaricato", come consentito dall'art. 582, comma primo, c.p.p., è necessario che tale qualità risulti o da una esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione, ovvero da inequivoca attestazione con la quale il pubblico ufficiale, cui l'impugnazione venga presentata, dia atto della dichiarazione resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile l'impugnazione straordinaria presentata da un "incaricato" su delega orale del difensore del condannato).
Cass. pen. n. 12595/2015
È inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario presentato ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo "ex officio" da parte della Corte di Cassazione della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, e che, pertanto, l'accertamento della stessa non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario).
Cass. pen. n. 4195/2015
In tema di ricorso straordinario, l'omesso esame, da parte della Corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati, nel caso in cui sia seguita la declaratoria di inammissibilità, dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis cod. proc. pen., e alla conseguente rescissione della sentenza di legittimità impugnata, anche quando i motivi pretermessi siano da rigettare, poiché tale evenienza assume rilevanza ai fini sia della regolamentazione delle spese, sia, soprattutto, della possibile prescrizione del reato.
Cass. pen. n. 32828/2014
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione della Corte di Cassazione riguardi quei provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza (nella specie, diniego della liberazione anticipata).
Cass. pen. n. 46244/2013
In tema di ricorso straordinario, è deducibile come errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., l'omesso rilievo da parte della Corte di Cassazione, senza alcun esame della questione, dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, nelle more del giudizio di legittimità, una volta ritenuto non inammissibile il ricorso avverso la sentenza impugnata.
Cass. pen. n. 37413/2013
Il ricorso all'art. 625 bis c.p.p. è idoneo a porre rimedio alle ipotesi di inosservanza della Convenzione EDU verificatesi nell'ambito del processo di legittimità poiché consente di porre l'interessato in una situazione equivalente a quella in cui si sarebbe trovato qualora non ci fosse stata alcuna violazione della medesima Convenzione (Fattispecie relativa a modificazione della qualificazione giuridica del fatto avvenuta in sede di legittimità e senza preventiva informazione dell'imputato).
Cass. pen. n. 8714/2013
È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza della Corte di Cassazione che ha deciso in materia di misure cautelari reali, trattandosi di pronuncia di legittimità che non ha reso irrevocabile una sentenza di condanna.
Cass. pen. n. 28719/2012
È legittimato alla proposizione del ricorso straordinario, a norma dell'art. 625 bis, c.p.p., anche l'imputato condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile, che prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione relativamente al capo concernente le statuizioni civili, per l'ontologica identità di diritti processuali tra l'azione penale e l'azione civile.
Cass. pen. n. 28717/2012
La legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio la pronuncia di condanna esclusivamente con riferimento alla sussistenza di una circostanza aggravante).
Cass. pen. n. 10886/2012
É inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625 bis c.p.p.) avverso la sentenza della Corte di cassazione che abbia omesso di valutare l'istanza di rinvio dell'udienza, trasmessa dal difensore a mezzo fax e non inserita nel fascicolo processuale.
Cass. pen. n. 9926/2012
La Corte di Cassazione, qualora accolga un ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis, comma quarto, cod. proc. pen., adottati i provvedimenti necessari per correggere l'errore, può immediatamente pronunciarsi sul merito del ricorso originario. (Nella specie, la Corte, dopo aver rilevato che nel precedente giudizio di legittimità era stato omesso l'avviso al difensore dell'imputato, revocava la propria precedente sentenza e, scrutinando i motivi di ricorso, li dichiarava inammissibili).
Cass. pen. n. 37505/2011
È ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto.
In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis c.p.p.
Cass. pen. n. 10199/2010
La morte del ricorrente, intervenuta prima della decisione del ricorso da parte della Corte di cassazione, determina l'inesistenza giuridica della sentenza, che deve pertanto essere dichiarata dallo stesso giudice che l'ha deliberata.
Cass. pen. n. 9015/2010
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto dall'imputato avverso l'ordinanza con cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità di un'istanza di rimessione del processo formulata ex art. 45 c.p.p., atteso che i soggetti legittimati a proporre l'impugnazione straordinaria sono individuati dall'art. 625-bis, c.p.p., nel procuratore generale e nel condannato.
Cass. pen. n. 8735/2010
Non è ricorribile per Cassazione con il rimedio previsto dall'art. 625 bis c.p.p. la sentenza con cui la Corte medesima, ignorando l'intervenuto decesso del ricorrente, abbia dichiarato inammissibile il ricorso tendente ad ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione con condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in quanto compete all'ufficio incaricato della riscossione delle spese di giustizia, individuato dall'art. 208, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, dichiarare l'estinzione dell'obbligazione per la morte dell'obbligato.
Cass. pen. n. 5039/2010
È deducibile attraverso il ricorso straordinario per cassazione l'errore di fatto consistito nella mancata rilevazione dell'omessa notificazione al difensore dell'imputato dell'avviso per l'udienza camerale. (Nella fattispecie la Corte ha annullato la sentenza di legittimità ed ha disposto la fissazione di nuova udienza).
Cass. pen. n. 41918/2009
Integra errore materiale, che legittima la proposizione di ricorso straordinario per errore di fatto a norma dell'art. 625 bis c.p.p, la mancata rilevazione della deduzione difensiva di avvenuta prescrizione del reato (nella specie, maturata dopo la sentenza di appello) nel precedente giudizio di cassazione non conclusosi con dichiarazione di inammissibilità del ricorso. (Fattispecie nella quale è stata revocata la precedente sentenza di legittimità e annullata senza rinvio per prescrizione del reato la sentenza di appello impugnata).
Cass. pen. n. 40611/2009
È deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, la svista nella lettura degli atti consistenti nell'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non era stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato.
Cass. pen. n. 40171/2009
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è ammesso solo a favore del condannato, sicché non può avere ad oggetto le decisioni della corte di cassazione di annullamento con rinvio, che, non determinando la formazione del giudicato, non trasformano la condizione giuridica dell'imputato in quella di condannato.
Cass. pen. n. 38269/2009
Il ricorso straordinario "ex" art. 625 "bis" c.p.p., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione del giudice di legittimità riguardi provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza.
Cass. pen. n. 1265/2009
In tema d'impugnazioni, in caso d'omessa pronuncia della Corte di Cassazione su un ricorso in materia di riparazione per ingiusta detenzione, non è esperibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, in quanto esso è previsto esclusivamente a favore del condannato. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che in tal caso è attivabile la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.).
Cass. pen. n. 48461/2008
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto ai sensi dell'art. 625-bis, c.p.p., quando il preteso errore di fatto non consista in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, ma in un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni. (Fattispecie in cui il ricorrente ha dedotto la conferma del diniego delle attenuanti generiche sulla base di un preteso errore percettivo consistito nel ritenere che all'imputato era stata applicata la misura della sorveglianza speciale successivamente, e non anteriormente, ai fatti oggetto del giudizio).
Cass. pen. n. 46277/2008
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto contro la sentenza di inammissibilità del ricorso dell'imputato, pronunciata dalla Corte di cassazione, che abbia reso definitiva una decisione di estinzione del reato per prescrizione contenente anche statuizioni civili, confermate in favore della parte civile, di guisa che l'imputato risulti "condannato" solo agli effetti civili.
Cass. pen. n. 45807/2008
Può farsi ricorso alla procura straordinaria di cui all'art. 625 bis c.p.p. per dare esecuzione ad una sentenza della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo che ha rilevato una violazione del diritto di difesa occorsa nel giudizio di legittimità e che abbia resa iniqua la sentenza della Corte di cassazione, indicando nella riapertura del procedimento, su richiesta dell'interessato, la misura interna per porre rimedio alla violazione contestata. (Nel caso di specie, la Corte, facendo ricorso all'art. 625 bis c.p.p., ha revocato una sua precedente sentenza, limitatamente alla diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto, ostativa alla declaratoria d'estinzione per prescrizione, operata ex officio in sede di legittimità, senza aver consentito alla difesa il contraddittorio sulla diversa imputazione).
Cass. pen. n. 42114/2008
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto dalla parte civile.
Cass. pen. n. 40628/2008
In tema di ricorso straordinario, è deducibile quale errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis, c.p.p., la svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nell'omettere gli adempimenti relativi alla nomina di un difensore di ufficio e alla notificazione dell'avviso di udienza a tale difensore, oltre che all'imputato personalmente, in conseguenza della revoca della nomina del proprio difensore di fiducia, intervenuta nel corso del giudizio di appello. (Nella specie, la S.C. ha revocato l'ordinanza impugnata, che aveva dichiarato la inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, disponendo la trattazione del procedimento in pubblica udienza ).
Cass. pen. n. 34819/2008
Ai fini della legittimazione a proporre ricorso straordinario per errore di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione, la persona richiesta in consegna per un mandato di arresto europeo non è assimilabile al «condannato » indicato dall'art. 625 bis c.p.p. quale unico possibile legittimato.
Cass. pen. n. 6770/2008
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso. (Nella fattispecie, relativa al rigetto da parte della Corte del ricorso in cui si eccepiva il difetto della notifica della citazione per l'udienza preliminare, si è rilevato che la pronunzia gravata non sarebbe stata comunque diversa posto che l'eccepita nullità della notificazione non era tale da determinare la nullità assoluta ed insanabile dell'atto poiché, trattandosi di una nullità a regime intermedio, essa avrebbe dovuto essere rilevata prima della sentenza di primo grado).
Cass. pen. n. 35509/2007
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata senza di essa, per cui deve escludersi che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione. (Nella specie il ricorrente lamentava l'omessa considerazione di irregolarità verificatesi all'interno della procedura di notifica del decreto di citazione in grado d'appello).
Cass. pen. n. 29937/2007
Ai fini della legittimazione a proporre ricorso straordinario per errore di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione, il soggetto «estradando» non è assimilabile al «condannato» indicato dall'art. 625 bis c.p.p. quale unico possibile legittimato, poiché l'avallo a procedura estradizionale non produce effetti diretti, costituendo piuttosto decisione pregiudiziale e strumentale.
Cass. pen. n. 23417/2007
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie.
Cass. pen. n. 14869/2007
Non è legittimato a proporre ricorso straordinario per errore di fatto contenuto nei provvedimenti della Corte di cassazione l'imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per prescrizione del reato, essendo il citato rimedio previsto unicamente a favore del condannato. (Fattispecie nella quale l'interessato aveva lamentato l'errore in cui era incorsa la Corte di cassazione nel non avere tenuto conto della sua formale rinuncia alla prescrizione).
Cass. pen. n. 7946/2007
Ai fini della legittimazione a proporre ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. avverso una sentenza della Corte di cassazione, non è assimilabile alla figura del «condannato», cui esclusivamente compete detta legittimazione, quella dell'estradando, per cui è da escludere che questi possa proporre ricorso avverso la decisione con la quale la suddetta Corte abbia reso definitiva la pronuncia dichiarativa della sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione. (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 35432/2006
In tema di errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, la decisione di inammissibilità del ricorso assunta dalla sezione della Corte di cassazione prevista dall'art. 169 disp. att. c.p.p., in assenza delle prescritte garanzie difensive, per essere stata eseguita la notifica dell'avviso di udienza senza il rispetto del termine dilatorio di trenta giorni, va revocata con restituzione alla sezione medesima del ricorso per la trattazione.
Cass. pen. n. 33872/2006
Il ricorso per cassazione per errore di fatto, ex art. 625 bis c.p.p., essendo un mezzo di impugnazione straordinario, consente la rescissione della decisione definitiva solo nel caso di accoglimento. Nei casi, invece, di rigetto o inammissibilità del ricorso, la decisione impugnata resta definitiva a norma dell'art. 648, comma secondo, c.p.p., con conseguente impossibilità di rilevare la prescrizione od altre cause di estinzione del reato.
Cass. pen. n. 30373/2006
In tema di ricorso straordinario, l'art. 625 bis c.p.p. prevede che tale impugnazione è ammessa solo « a favore del condannato» Tale espressione deve essere intesa nel senso che una persona è legittimata a proporre l'impugnazione straordinaria contro una decisione della Corte di cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, rende definitiva la sentenza di condanna. (Fattispecie in cui è stata esclusa la possibilità di esperire il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. contro una sentenza in tema di revisione).
Cass. pen. n. 18982/2006
La procedura di correzione dell'errore di fatto, prevista dall'art. 625 bis c.p.p., non è applicabile nei confronti della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misura di prevenzione.
Cass. pen. n. 16954/2006
Costituisce errore di fatto, rilevante a norma dell'art. 625 bis c.p.p., la svista in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti interni al giudizio, che ha portato a dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto il mancato rispetto da parte del giudice di merito del termine per provvedere in ordine all'ammissione al gratuito patrocinio, sull'erronea supposizione che non risultasse allegata agli atti la relativa istanza presentata nel giudizio di merito.
Cass. pen. n. 15137/2006
In tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis c.p.p., allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, mentre è riconducibile all'errore di fatto qualora vi sia stata una svista circa l'esistenza stessa della censura che invece era immediatamente percettibile e rilevabile, e a condizione che questa omissione abbia avuto effetto decisivo sull'esito del processo.
Cass. pen. n. 7660/2006
Nel caso in cui venga dedotto un mero errore materiale rilevabile di ufficio ex art. 625 bis c.p.p., ed emendabile con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., non è necessaria una procura speciale del difensore per proporre il ricorso straordinario. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, sussistendo il potere ex officio di rilevare l'errore, sia contrastante con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo la preventiva dichiarazione di inammissibilità per mancanza della procura speciale al difensore).
Cass. pen. n. 6378/2006
In tema di impugnazioni, qualora la Corte di cassazione abbia dichiarato la inammissibilità del ricorso presentato dal difensore senza verificare che il termine per impugnare sia decorso anche per l'imputato e conseguentemente, sul ricorso da questi proposto, abbia provveduto disponendo la restituzione degli atti al giudice a quo per essere il procedimento già definito, è configurabile un errore percettivo deducibile ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. (nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza di inammissibilità del ricorso del difensore e ha fissato nuova udienza per la trattazione e la decisione dei ricorsi dell'imputato e del suo difensore).
Cass. pen. n. 34156/2004
L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità ed oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco e postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio. Ne consegue che l'omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad errore di fatto, né determina incompletezza della motivazione della sentenza, quando, pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e l'impianto della motivazione, nonché con le premesse, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima; è invece riconducibile nella figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. (In conformità a tali principi, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso sentenza della S.C. che aveva rigettato il ricorso proposto sul rilievo di un supposto errore di lettura dell'atto di appello da parte dei giudici della Suprema Corte, che, in un procedimento di abusi sessuali a carico di minore, non avrebbero percepito che il difensore aveva posto il problema della possibile evidenza di una strumentalità delle accuse di abuso sessuale da parte della madre del bambino; la Corte, dopo aver rilevato che il tema in questione non era stato in effetti prospettato al giudice di merito con la specificità richiesta dall'art. 581, lett. c), c.p.p., ha concluso che, per tale motivo, in base ai principi sopra indicati, non era ravvisabile l'errore di fatto, non essendo ravvisabile ictu oculi la pretermissione di una circostanza diversamente affermata e rinvenibile negli atti processuali).
Cass. pen. n. 24666/2004
È inammissibile, per decorso limiti temporali, il ricorso straordinario reiterato personalmente dall'imputato avverso la stessa sentenza, già oggetto di ricorso straordinario proposto dal difensore dichiarato inammissibile. (Tale principio è stato affermato nell'ambito di una fattispecie nella quale l'imputato aveva personalmente adito la S.C., dolendosi della omessa trasmissione dei motivi di ricorso straordinario da lui proposti e, pertanto, della omessa considerazione degli stessi da parte della Corte, che ha altresì precisato che, comunque, non ci si può dolere di quei pretesi errori che sono stati valutati per effetto di un precedente ricorso straordinario e non sono stati ritenuti sussistenti, riesumandoli e contrabbandandoli quali errori materiali o di fatto in cui sarebbe incorso il giudice del ricorso straordinario).
Cass. pen. n. 20135/2004
Qualora la Corte di cassazione definisca (nella specie dichiarandolo inammissibile) il ricorso proposto dall'imputato deceduto nelle more della fissazione dell'udienza, la decisione non è affetta da errore materiale, suscettibile di rimedio ai sensi dell'art. 130 c.p.p., ma è viziata da errore di fatto, in quanto - dovendo il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, verificare l'esistenza in vita dell'imputato - vi è stata una non esatta percezione della realtà che ne ha fuorviato la volontà al momento della sua formazione, determinando un provvedimento diverso da quello che sarebbe stato adottato in presenza di una corretta rappresentazione della realtà stessa. (Nella specie la Corte ha peraltro ritenuto che a tale errore non si possa ovviare neanche con la procedura prevista dall'art. 625 bis c.p.p. in mancanza di ricorso straordinario proposto dal Procuratore generale presso la Corte suprema, unica parte legittimata ad attivarla dopo la morte del condannato).
Cass. pen. n. 34247/2003
L'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto, rilevante a norma dell'art. 625 bis c.p.p., qualora le censure in esso formulate risultino comunque implicitamente valutate in conseguenza della disamina di altro motivo ritenuto assorbente.
Cass. pen. n. 24169/2003
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625 bis c.p.p., con il quale si prospetti — sotto le apparenze di una censura rivolta avverso la sentenza della Corte di cassazione — la critica per un asserito travisamento del fatto compiuto dal giudice di merito, censura già contenuta nel ricorso originario e dichiarata inammissibile dalla Corte per congruità della motivazione, immune da vizi logici, della sentenza di merito.
Cass. pen. n. 14894/2003
Con il ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis c.p.p. non possono essere fatti valere errori materiali o di fatto che non siano verificati nell'attività propria della Corte di cassazione. (Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso straordinario con cui, implicitamente, si deduceva l'errore commesso dall'ufficio matricola della casa circondariale nel trasmettere l'impugnazione presentata dall'imputato detenuto).
Cass. pen. n. 12893/2003
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto con il quale si deduca non un vizio determinato da inesatta percezione della realtà nella quale sia incorsa la Corte di cassazione in sua precedente decisione, bensì un preteso errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata con ricorso ordinario ed esattamente percepiti, essendo sottratto questo tipo di errore, configurabile, al più, come vizio di motivazione della sentenza, alla possibilità di impugnativa mediante ricorso ex art. 625 bis c.p.p.
Cass. pen. n. 12720/2003
Alla proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in provvedimento della Corte di cassazione è legittimato anche il soggetto che per effetto di esso risulti condannato solo agli effetti civili.
Cass. pen. n. 3201/2003
La procedura prevista dall'art. 625 bis c.p.p. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto) consente la correzione dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione solo se detta correzione debba intervenire a favore del condannato; ne consegue che la correzione dell'errore materiale non può essere effettuata a favore della parte civile. (In applicazione del principio sopra enunziato, il giudice di legittimità ha dichiarato non luogo a provvedere in relazione al ricorso presentato dalla parte civile che, evidenziando che la Corte di cassazione — annullando la sentenza di secondo grado, perché erroneamente pronunziata nei confronti di un provvedimento inappellabile — aveva omesso di trattenere gli atti per decidere in ordine alla impugnazione della parte civile, aveva chiesto che la Suprema corte procedesse ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p.).
Cass. pen. n. 35240/2002
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, previsto dall'art. 625 bis c.p.p., è ammesso soltanto «a favore del condannato» e, pertanto, può essere proposto soltanto avverso le decisioni del giudice di legittimità che abbiano avuto l'effetto di far passare in giudicato sentenze di condanna.
Cass. pen. n. 35186/2002
La declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall'art. 625 bis c.p.p. — al pari di quella di inammissibilità della richiesta di revisione, ai sensi dell'art. 634, comma 1, c.p.p. — non richiede l'osservanza delle forme di cui all'art. 127 c.p.p. (stabilita dal comma 4 del citato art. 625 bis solo per l'ipotesi che il ricorso, ritenuto ammissibile, debba essere deciso nel merito), e neppure delle forme dell'ordinaria procedura camerale nel giudizio di cassazione, previste dall'art. 611 c.p.p., atteso (a quest'ultimo riguardo), che una diversa soluzione non troverebbe alcun appiglio nel testo normativo e si porrebbe, inoltre, in contrasto con le esigenze di semplificazione e di economia processuale in funzione delle quali è stata dettata la previsione del controllo di ammissibilità del ricorso.
La richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione è ammessa, ai sensi dell'art. 625 bis comma 1 c.p.p., solo in favore del condannato, non anche delle altre parti processuali (nel caso di specie, la corte ha rigettato il ricorso straordinario proposto dal procuratore generale nell'interesse della parte offesa).
Cass. pen. n. 34923/2002
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, previsto dall'art. 625 bis c.p.p., siccome proponibile (oltre che dal procuratore generale) solo dal condannato, è inammissibile qualora venga presentato dal difensore che non sia munito di procura speciale.
Cass. pen. n. 16103/2002
In tema di correzione dell'errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato e l'art. 625 bis c.p.p. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto dell'impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali.
L'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis c.p.p., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. (La Corte in motivazione ha precisato che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sé, l'accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell'art. 625 bis c.p.p., possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto).
In tema di procedimento per la correzione dell'errore di fatto nei provvedimenti della Corte di cassazione, nell'ipotesi in cui il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile, all'esito di udienza, la relativa pronuncia deve assumere la forma della sentenza, atteso che il comma 4 dell'art. 625 bis c.p.p. impone l'adozione dell'ordinanza nei soli casi in cui l'inammissibilità sia dichiarata de plano senza l'instaurazione del contraddittorio e che — al di fuori dei casi previsti da specifiche disposizioni di legge — la sentenza corrisponde all'ordinaria forma delle decisioni della Corte di cassazione, anche se dichiarative dell'inammissibilità del ricorso, siano esse adottate nell'udienza pubblica o in quella camerale, partecipata o non.
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l'art. 625 bis, comma 4, c.p.p. dispone che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, l'esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali. Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza, pubblica o in camera di consiglio, per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione e può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice «correzione» di quella precedente, ma la sostituisce in toto.
L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. (La Corte ha precisato in motivazione che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere — anche se risoltisi in travisamento del fatto — soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale).
Cass. pen. n. 16102/2002
Non è consentito il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, prevista dall'art. 130 c.p.p., per porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, emandabili soltanto a norma dell'art. 625 bis dello stesso codice che disciplina l'unico rimedio esperibile per l'eliminazione di quest'ultimo tipo di errori.
Cass. pen. n. 16101/2002
È inammissibile, in assenza di disposizioni transitorie, il ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso provvedimenti della Corte di cassazione depositati prima della data di entrata in vigore dell'art. 625 bis c.p.p., introdotto dall'art. 6, comma 6, della legge 26 marzo 2001, n. 128. (La Corte ha precisato in motivazione che tale conclusione è avvalorata sia dal principio secondo cui le impugnazioni sono soggette alla disciplina vigente all'epoca di definizione dell'iter formativo del provvedimento impugnabile, sia dalla natura di disposizione eccezionale dell'art. 625 bis c.p.p., come tale non suscettibile di interpretazione estensiva).
Cass. pen. n. 3923/2002
Nel caso in cui il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto è inammissibile, perché riferito ad una decisione della Corte di cassazione anteriore all'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, che nell'introdurre il nuovo art. 625 bis c.p.p. non ha previsto specifiche disposizioni transitorie, deve ritenersi comunque applicabile la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., sulla base di un'interpretazione estensiva ispirata ad un intento di adeguamento delle norme ordinarie ai principi costituzionali - da ultimo ribaditi con la sentenza 28 luglio 2000, n. 395 della Corte costituzionale - in modo da consentire la correzione degli errori di fatto contenuti in decisioni adottate in palese violazione del diritto di difesa e che sarebbero altrimenti irrevocabili. (Nel caso di specie, la Corte, qualificata come istanza ex art. 130 c.p.p. il ricorso presentato ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. e ritenuto sussistente l'errore dedotto, consistito nell'omesso avviso al difensore di fiducia dell'udienza in camera di consiglio, ha modificato la sentenza impugnata che aveva rigettato il ricorso, disponendo il rinvio a nuovo ruolo del processo).
Cass. pen. n. 3608/2002
È inammissibile il ricorso straordinario proposto per la correzione dell'errore di fatto contenuto in una sentenza depositata prima della data di entrata in vigore dell'art. 625 bis c.p.p., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, perché, in assenza di disposizioni transitorie, trova applicazione il principio tempus regit actum, che impedisce la estensibilità della impugnazione a situazioni già esaurite prima della entrata in vigore della citata legge. (Nell'occasione la Corte ha escluso che il principio affermato possa determinare disparità di trattamento rispetto ai condannati con sentenze depositate dopo l'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, ammessi ad esercitare l'impugnazione straordinaria nel termine di centottanta giorni previsto dallo stesso art. 625 bis c.p.p., in quanto il principio tempus regit actum deve essere contemperato con il principio del «fatto esaurito», funzionale a salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici).
Cass. pen. n. 45731/2001
L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis c.p.p. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione consistono, rispettivamente, il primo (già previsto come emendabile, a determinate condizioni, dall'art. 130 c.p.p.), nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo (assimilabile a quello revocatorio già previsto, in materia civile, dall'art. 391 bis c.p.p.), in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Deve pertanto ritenersi che rimangano del tutto estranei all'area dell'errore di fatto — restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione — gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nel qualificare come dirette, anziché de relato, talune dichiarazioni accusatorie di «collaboranti» e nel ritenere la convergenza fra tali dichiarazioni e quelle provenienti da altro «collaborante.
Cass. pen. n. 39946/2001
È inammissibile il ricorso straordinario proposto per la correzione di un errore di fatto contenuto in una sentenza depositata prima della data di entrata in vigore dell'art. 625 bis c.p.p., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, in quanto la nuova disciplina non prevede disposizioni transitorie derogative del principio tempus regit actum che governa la materia processuale.
L'omesso esame di un motivo di ricorso non configura un'ipotesi di errore di fatto, per cui può essere richiesta, ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., la correzione del provvedimento pronunciato dalla Corte di cassazione, ma un difetto di motivazione riguardante una decisione di ultima istanza che non può essere sottoposta a censura.