Cass. pen. n. 14894 del 31 marzo 2003
Testo massima n. 1
Con il ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis c.p.p. non possono essere fatti valere errori materiali o di fatto che non siano verificati nell'attività propria della Corte di cassazione. (Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso straordinario con cui, implicitamente, si deduceva l'errore commesso dall'ufficio matricola della casa circondariale nel trasmettere l'impugnazione presentata dall'imputato detenuto).