14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 35240 del 21 ottobre 2002
Testo massima n. 1
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, previsto dall’art. 625 bis c.p.p., è ammesso soltanto «a favore del condannato» e, pertanto, può essere proposto soltanto avverso le decisioni del giudice di legittimità che abbiano avuto l’effetto di far passare in giudicato sentenze di condanna.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
La regola stabilita dall’art. 568, comma 5, c.p.p., secondo la quale l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, trova applicazione anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso decisione della Corte suprema impropriamente proposto in via ordinaria, il quale va, pertanto, qualificato come ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis stesso codice e deciso.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]