Cass. pen. n. 35186 del 21 ottobre 2002

Testo massima n. 1


La declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall'art. 625 bis c.p.p. — al pari di quella di inammissibilità della richiesta di revisione, ai sensi dell'art. 634, comma 1, c.p.p. — non richiede l'osservanza delle forme di cui all'art. 127 c.p.p. (stabilita dal comma 4 del citato art. 625 bis solo per l'ipotesi che il ricorso, ritenuto ammissibile, debba essere deciso nel merito), e neppure delle forme dell'ordinaria procedura camerale nel giudizio di cassazione, previste dall'art. 611 c.p.p., atteso (a quest'ultimo riguardo), che una diversa soluzione non troverebbe alcun appiglio nel testo normativo e si porrebbe, inoltre, in contrasto con le esigenze di semplificazione e di economia processuale in funzione delle quali è stata dettata la previsione del controllo di ammissibilità del ricorso.

Testo massima n. 2


La richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione è ammessa, ai sensi dell'art. 625 bis comma 1 c.p.p., solo in favore del condannato, non anche delle altre parti processuali (nel caso di specie, la corte ha rigettato il ricorso straordinario proposto dal procuratore generale nell'interesse della parte offesa).

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