Cass. pen. n. 14052 del 27 marzo 2003
Testo massima n. 1
L'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello disciplinata dall'art. 603, comma 4, c.p.p. non esclude che il giudice debba effettuare le opportune valutazioni, nel contraddittorio delle parti, in relazione alla rilevanza ed ammissibilità delle prove richieste e, pertanto, presuppone una indicazione specifica da parte dell'imputato delle prove che si vogliono assumere.