Cass. pen. n. 37285 del 17 novembre 2002

Testo massima n. 1


Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado non soggiace alla regola della deduzione almeno 15 giorni prima dell'udienza, prescritta dall'art. 585, comma quarto, c.p.p., trattandosi di deduzione non suscettibile — diversamente dal caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale previsto dall'art. 603, primo comma — di alcuna preclusione di carattere temporale relativamente a prove la cui ammissibilità deve essere valutata solo in quanto “manifestamente superflue o irrilevanti” a norma dell'art. 495, comma 1, appositamente richiamato dall'art. 603, comma 2, c.p.p.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE