Cass. pen. n. 3680 del 7 agosto 1996
Testo massima n. 1
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per quanto riguarda l'udienza preliminare (nella quale, come confermato nell'art. 303, lett. a) c.p.p. possono essere emesse sentenze a conclusione di giudizi abbreviati o di patteggiamento), è regolata autonomamente dal quarto comma dell'art. 304 c.p.p.; e poiché esso richiama solo le lett. a) e b) del primo comma deve escludersi che per i giudizi svoltisi nell'udienza preliminare sia applicabile la lett. c) del primo comma dell'art. 304 c.p.p.