Cass. pen. n. 3123 del 9 marzo 1999
Testo massima n. 1
Il rinvio dell'udienza dovuto a legittimo impedimento del difensore (ivi compreso quello determinato dall'adesione di quest'ultimo ad astensione collettiva dalle udienze), non comporta, quando non incida sulla sospensione dei termini di custodia cautelare (o perché trattasi di procedimento con imputato a piede libero o perché non è stato adottato lo specifico provvedimento previsto dall'art. 304, comma 1, lett. a, c.p.p.), la sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma 1, c.p.