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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3123 del 9 marzo 1999

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3123 del 9 marzo 1999

Testo massima n. 1

Il rinvio dell’udienza dovuto a legittimo impedimento del difensore [ ivi compreso quello determinato dall’adesione di quest’ultimo ad astensione collettiva dalle udienze ], non comporta, quando non incida sulla sospensione dei termini di custodia cautelare [ o perché trattasi di procedimento con imputato a piede libero o perché non è stato adottato lo specifico provvedimento previsto dall’art. 304, comma 1, lett. a, c.p.p. ], la sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell’art. 159, comma 1, c.p.

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