14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3123 del 9 marzo 1999
Testo massima n. 1
Il rinvio dell’udienza dovuto a legittimo impedimento del difensore [ ivi compreso quello determinato dall’adesione di quest’ultimo ad astensione collettiva dalle udienze ], non comporta, quando non incida sulla sospensione dei termini di custodia cautelare [ o perché trattasi di procedimento con imputato a piede libero o perché non è stato adottato lo specifico provvedimento previsto dall’art. 304, comma 1, lett. a, c.p.p. ], la sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell’art. 159, comma 1, c.p.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]