Cass. pen. n. 2577 del 21 luglio 1992

Testo massima n. 1


La sospensione del procedimento dovuta alla rimessione degli atti alla Corte costituzionale, allorché non intervenuta nell'ambito del giudizio principale, ma in quello incidentale conseguente a istanza di ricusazione avanzata dall'imputato, comporta la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.

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