14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2622 del 27 luglio 1992
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in Massimario
Testo massima n. 1
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, prevista dall’art. 304 c.p.p., non opera allorché, pur a seguito di istanza formulata dall’imputato, il giudice ritenga necessaria la verifica di costituzionalità della norma cui detta istanza si riferisce [ nella specie trattavasi dell’art. 37 c.p.p, in tema di ricusazione ], e disponga pertanto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo, nel frattempo, il procedimento.
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