Cass. pen. n. 2622 del 27 luglio 1992

Testo massima n. 1


La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, prevista dall'art. 304 c.p.p., non opera allorché, pur a seguito di istanza formulata dall'imputato, il giudice ritenga necessaria la verifica di costituzionalità della norma cui detta istanza si riferisce (nella specie trattavasi dell'art. 37 c.p.p, in tema di ricusazione), e disponga pertanto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo, nel frattempo, il procedimento.

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