14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5940 del 4 dicembre 1999
Testo massima n. 1
Il provvedimento di sospensione dei termini custodiali durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza non esige altra motivazione che il richiamo del disposto dell’art. 304, primo comma lett. c ], e dell’art. 544, terzo comma c.p.p. in cui sono già specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione dell’ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, [ complessità particolare della stesura della motivazione per il numero delle parti e/o per il numero e gravità delle imputazioni ], senza alcuna necessità di ulteriori esplicazioni da parte del giudice.
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