Cass. pen. n. 2969 del 18 settembre 1997

Testo massima n. 1


La sospensione della decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare per il periodo necessario alla redazione della sentenza disposta all'esito del giudizio di primo grado, incide sui termini di fase relativi all'appello, che cominciano perciò a decorrere alla scadenza della proroga o con il deposito della sentenza e non sul termine relativo al primo grado.

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