Cass. pen. n. 115 del 9 marzo 2000
Testo massima n. 1
In tema di sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare, in sede di giudizio incidentale de libertate, salvo il caso di abnormità del provvedimento, non è deducibile alcuna questione inerente la mancata separazione dei processi, trattandosi di decisione adottata dal giudice di cognizione nella sua discrezionalità.