Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 163 del 4 marzo 2000

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 163 del 4 marzo 2000

Testo massima n. 1

La circostanza che l’art. 304, terzo comma, c.p.p., in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, non preveda, a differenza di quanto dispone l’art. 305, stesso codice in tema di proroga di quei termini, che sia sentito il difensore, non può essere intesa come possibilità che il procedimento per l’adozione del relativo provvedimento si svolga senza la sua partecipazione, e trova la sua spiegazione nel fatto che la prima norma si riferisce alla fase del giudizio, nella quale la partecipazione della difesa è obbligatoria e pertanto è assicurata la presenza del difensore, mentre la seconda norma si riferisce alla fase delle indagini preliminari, nella quale la partecipazione del difensore non è costante e deve essere assicurata di volta in volta, allorché il giudice è chiamato a decidere. [ In motivazione, la S.C. ha precisato che, ove la richiesta del P.M. di sospensione dei termini di custodia venga avanzata in udienza pubblica, in tale sede può aver luogo l’audizione del difensore, mentre, qualora la richiesta venga formulata nell’intervallo tra un’udienza e l’altra, il contraddittorio deve essere assicurato o riservando l’audizione del difensore e la decisione nella prima udienza utile, oppure fissando un’apposita udienza in camera di consiglio, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 127 c.p.p. ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze