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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 596 del 15 marzo 1999

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 596 del 15 marzo 1999

Testo massima n. 1

In tema di misure cautelari personali, il provvedimento con il quale il giudice dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell’art. 304 c.p.p. può essere adottato dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza anche dopo il deposito della motivazione, in quanto, ai sensi dell’art. 91 att. c.p.p., in materia di libertà personale la sua competenza funzionle permane fino a che gli atti sono depositati presso il suo ufficio.

Testo massima n. 2

In tema di misure cautelari personali, il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare può essere deliberato anche da un giudice diverso da quello dinanzi al quale si è verificata la causa che ha dato luogo alla sospensione, dovendosi rispettare, come unica condizione di legittimità del provvedimento sospensivo, che nel momento in cui venga adottato non siano già scaduti i termini di custodia cautelare che l’ordinanza intende sospendere. Ed invero, specie con riferimento alla sospensione di cui al primo comma lett. c ] dell’art. 304 c.p.p., il provvedimento di sospensione la cui natura è meramente dichiarativa non deve necessariamente essere pronunciato contestualmente al dispositivo della sentenza, ma può essere pronunciato anche in un momento successivo.

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