Cass. pen. n. 3676 del 7 agosto 1996

Testo massima n. 1


In materia di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare (art. 304 c.p.p.), la competenza ad emettere il provvedimento sospensivo, ai fini della redazione della motivazione della sentenza, spetta al giudice che ha pronunziato la sentenza medesima. Per quanto concerne, poi, la fase di operatività della sospensione, deve ritenersi che il periodo di redazione della motivazione ricada già nella fase successiva a quella conclusa, ai sensi dell'art. 303 comma primo lett. b) e c) dalla «pronuncia» della sentenza; e pertanto ricada nella fase di appello.

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