Cass. pen. n. 2670 del 26 agosto 1994

Testo massima n. 1


In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio, ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., la relativa ordinanza può essere adottata anche fuori udienza ed è subordinata solo alla richiesta del P.M., non prevedendo il comma 3 del citato articolo né l'osservanza delle procedure previste dall'art. 127 c.p.p. né la previa audizione del difensore.

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