Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3940 del 6 agosto 1998

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3940 del 6 agosto 1998

Testo massima n. 1

La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante la stesura della motivazione della sentenza di primo grado, prevista dall’art. 304, comma primo, lett. c ] c.p.p., opera a vantaggio della successiva fase di appello, in quanto la redazione della sentenza, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 544 c.p.p., è necessariamente successiva alla sua pronuncia, che individua il momento di passaggio dalla fase di primo grado a quella di appello. [ La S.C. ha chiarito che la competenza ad emettere il provvedimento di sospensione attribuita al giudice di primo grado, che pure ha oramai esaurito il suo compito nel procedimento, si giustifica con la circostanza che, sino al deposito della motivazione, non è ancora cominciato il decorso dei termini di impugnazione e che pertanto non è stato ancora investito del processo il giudice d’appello, aggiungendo che i termini custodiali della fase di appello cominciano a decorrere dalla data di scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze