Cass. pen. n. 3538 del 1 ottobre 1994
Testo massima n. 1
L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare, adottata ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., non perde efficacia per l'intervenuto mutamento di composizione del collegio giudicante dal quale era stata emessa.