14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 45498 del 9 dicembre 2008
Posted at 15:28h
in Massimario
Testo massima n. 1
È inammissibile per carenza d’interesse l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento per l’improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, atteso che la stessa ha natura esclusivamente penale, non è modificabile in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non contiene alcuna statuizione sull’azione civile e non può spiegare effetti pregiudizievoli nell’ambito dell’eventuale giudizio civile.
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